Con riferimento alla mozione presentata dal consigliere comunale Luigi Toscani in data 14 dicembre 2011, prot. n. 29495, relativa ai soffiatori di foglie, con proposta di modifica del Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 17 del 2 marzo 2004 e modificato con deliberazione dello stesso organo n. 22 del 15 maggio 2008, dopo puntuale approfondimento da cui emerge che la problematicità è specificatamente riferita all’uso di scope ad aria e analoghe attrezzature soffianti/aspiranti per la pulizia di aree pertinenziali private, si condivide l’opportunità di introdurre specifico articolo nel Regolamento di Polizia Urbana conformando allo stesso e conseguentemente integrando, lo specifico Regolamento per il rilascio di autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee, parte integrante della classificazione acustica, approvata con deliberazione del consiglio comunale n. 10 del 5 febbraio 2004 e successive modificazioni.
L’attuale impostazione dei due regolamenti pone specifica attenzione da una parte alla raccolta stagionale delle foglie effettuata dal servizio pubblico e dall’altra alle macchine da giardino, in tal senso è utile ed opportuna l’introduzione di un articolo (art. 30 bis “scope ad aria”) che tenda ad ammettere l’uso di soffiatori/aspiratori ad aria in aree pertinenziali, di estensione non superiore a 1000 mq, con specifici orari e modalità oltre che le rispettive disposizioni sanzionatorie in caso di violazione.
È altresì opportuno richiamare, anche nel nuovo articolo, le disposizioni già vigenti all’art. 12 commi 4 e 5, che da un lato inibiscono la possibilità di allontanare i rifiuti trasferendoli in aree pubbliche e dall’altro fanno divieto di sollevare polveri in caso ciò rechi disturbo a terzi, che occorre confermare e rafforzare.
In modo coordinato si ritiene infine di aggiornare l’art. 6 del Regolamento per il rilascio di autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee, nella parte relativa alle macchine da giardino, aggiornandone la titolazione “Macchine da giardino e scope ad aria” coordinando gli orari in cui è ammesso l’uso delle macchine sino alle ore 20.00 e da ultimo introducendo un nuovo capoverso che riprenda espressamente i contenuti dell’art. 30 bis del Regolamento di Polizia Urbana.
Mozione: soffiatori di foglie. Modifica del Regolamento di Polizia Urbana
Il Consiglio comunale di Fidenza
premesso che
- è frequente e non adeguatamente regolamentato l’uso di soffiatori per la pulizia di aree private;
- tali macchine posseggono una potenza sonora significativa e possono disturbare la quiete pubblica e provocare inquinamento acustico;
- il loro utilizzo in area urbana può comportare, se non adeguatamente regolamentato, inquinamento da polveri (particolato) con possibili danni anche alla salute dei cittadini;
visti
- la legge quadro sull’inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447;
- la legge regionale 9 maggio 2011, n. 15 e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la Classificazione acustica del territorio comunale approvata con deliberazione del consiglio comunale n. 10 del 5 febbraio 2004;
- il d.p.c.m. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
- il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 17 del 2 marzo 2004 e modificato con deliberazione dello stesso organo n. 22 del 15 maggio 2008, agli artt.: 12 commi 4 e 5, 24, 30, 33 commi 1 e 4;
- il Regolamento per il rilascio di autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee, parte integrante della classificazione acustica, approvata con deliberazione del consiglio comunale n. 10 del 5 febbraio 2004 e successive modifiche;
Vista la mozione presentata dal consigliere comunale Luigi Toscani in data 14 dicembre 2011, prot. n. 29495;
Vista la proposta formulata nella seduta odierna dall’assessore competente;
DELIBERA
- Di integrare il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 17 del 2 marzo 2004 e modificato con deliberazione dello stesso organo n. 22 del 15 maggio 2008, con l’art. 30 bis “SCOPE AD ARIA”.
“L’uso di soffiatori/aspiratori ad aria è ammesso nelle aree pertinenziali residenziali e produttive, di superficie non superiore a 1000 mq, nei seguenti orari e con le seguenti modalità:
- nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00;
- il sabato e festivi, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00;
- il funzionamento continuativo non deve essere protratto oltre 1 ora;
- le attrezzature devono essere conformi alla normativa CE e devono in ogni caso essere adottate tutte le cautele atte a contenere il potenziale disturbo ed il sollevamento di polveri;
- durante tali attività in ogni caso e circostanza occorre attenersi scrupolosamente, pena l’applicazione aggiuntiva delle relative sanzioni, a quanto disposto dall’art. 12 commi 4 e 5 del presente regolamento.
- La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e la cessazione immediata dell’attività.”
- Di modificare ed integrare conseguentemente l’art. 6 del Regolamento per il rilascio di autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee nel modo seguente:
MACCHINE DA GIARDINO E SCOPE AD ARIA
L’uso di macchine e impianti rumorosi per l’esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00, nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00.
L’impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare l’inquinamento acustico anche con l’utilizzo di macchine conformi alle direttive CEE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.
“L’uso di soffiatori/aspiratori ad aria è ammesso nelle aree pertinenziali residenziali e produttive, di superficie non superiore a 1000 mq, nei seguenti orari e con le seguenti modalità:
- nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00;
- il sabato e festivi, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00;
- il funzionamento continuativo non deve essere protratto oltre 1 ora;
- le attrezzature devono riportare la marcatura CE che ne attesti la conformità alla normativa CEE e devono in ogni caso essere adottate tutte le cautele atte a contenere il potenziale disturbo ed il sollevamento di polveri;
- durante tali attività in ogni caso e circostanza occorre attenersi scrupolosamente, pena l’applicazione aggiuntiva delle relative sanzioni, a quanto disposto dall’art. 12 commi 4 e 5 del presente regolamento.
- La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e la cessazione immediata dell’attività.”