mar 052012
 

Il Consiglio Comunale di Fidenza,

premesso che

- è frequente e non regolamentato l’uso dei soffiatori per la pulizia di aree pubbliche e private;
- tali macchine posseggono una potenza sonora tra i 90 e i 115 dB per cui disturbano la quiete pubblica e provocano inquinamento acustico;
- il loro utilizzo in area urbana comporta inquinamento da polveri (particolato) con grave danno alla salute dei cittadini;

viste

- la legge quadro n.447/1995 sull’inquinamento acustico;
- la Classificazione Acustica del Territorio Comunale approvata con delibera consiliare n.5 del 10-02-2004 che fissa valori limite di emissione diurna di 45 dB in classe I e 65 dB in classe VI;

visti

- il DPCM del 14-11-1997 (determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);
- il Regolamento di Polizia Urbana di Fidenza approvato con delibera consiliare n.17 del 02-03-2004 agli articoli: 12 punto 5, 24 (tutela della quiete), 33 punti 1 e 4;

delibera

di integrare il Regolamento di Polizia Urbana di Fidenza con l’art. 30bis secondo la seguente dicitura: art. 30bis: uso delle scope ad aria (soffiatori)

1) i soffiatori potranno essere utilizzati dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle 20.00 i soli giorni feriali escluso il sabato;
2) il funzionamento continuativo non deve essere protratto oltre le due ore;
3) devono essere conformi alla normativa CE;
4) devono comunque essere adottate tutte le misure atte a contenere il potenziale disturbo e il sollevamento di polveri;
5) la violazione di cui ai commi precedenti comporta sanzione amministrativa da € 150 a € 500 e il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose e il sollevamento di polveri.

Delibera altresì

di modificare conseguentemente l’art.6 (“Raccolta stagionale delle foglie”) del Regolamento per il Rilascio delle Autorizzazioni per lo Svolgimento di Attività Temporanee.

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