gen 092012
 

Il Gruppo Consiliare PD,

premesso che:

Con deliberazione n.61 del 10/11/2011 il Consiglio Comunale di Fidenza ha adottato una variante normativa al P.R.G.  riguardante l’art.42 delle norme tecniche di attuazione ove sono regolate, tra le altre, le modalità e possibilità di intervento edilizio ed urbanistico nel complesso di fabbricati  esistenti in zona agricola chiamato “ex molino Battioni”, contraddistinto con scheda n.4.
Le premesse e il complesso della delibera sostengono esplicitamente che la destinazione residenziale prevista per l’immobile B non comporta incremento della capacità insediativa  del piano (a quale piano ci si riferisce? al P.R.G. vigente?) in quanto si tratterebbe di trasferimento di volumetria residua da lotto residenziale TEC 2  sito in via Guareschi,  Foglio n.58 particella 1060 sub.1, senza indicare minimamente la quantità in oggetto.
Questo trasferimento di volumetria, si asserisce senza alcuna dimostrazione, sarebbe ammesso in dottrina e giurisprudenza e da ultimo sancito come istituto dal decreto legislativo n.70/2011 art. 5 comma 3 laddove si prevede che “…i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale …” debbano essere trascritti e registrati ai sensi dell’art. 2643 del codice civile appunto come modificato dal testo del decreto.
Risulta evidente come il testo del decreto n.70/2011, poi convertito in legge n.106  il 12 luglio 2011, non supporti le premesse e la tesi della delibera in quanto  il trasferimento di volumetria non è un istituto conclamato, non è comunque previsto da normative statali  e tanto meno è previsto nella normativa regionale, né ancor meno dai disposti del P.R.G. vigente a Fidenza. Quella definita nel decreto è semplicemente una modalità per conferire evidenza pubblica ad un atto fra privati. Quella del trasferimento di volumetria è esclusivamente una possibilità ammessa, forse, in alcune normative regionali diverse dalla nostra.
La premessa ed il presupposto della delibera si pongono quindi in chiaro contrasto con la normativa urbanistica  regionale e comunale vigente per cui l’eventuale approvazione della variante adottata non potrebbe poi avere conseguenze effettive in quanto qualsiasi titolo abilitativo rilasciato con il presupposto del “trasferimento di volumetria” sarebbe illegittimo ed impugnabile, ovvero  rilasciato con l’esercizio di eccesso di potere.

Richiede i seguenti chiarimenti:

Punto 1:
La variante è stata adottata secondo quanto ammesso dai disposti combinati dell’art.15 comma 4 della legge regionale n.47 /78  e  dell’art.41 comma 2  della legge regionale n.20/2000. In sintesi : nei comuni che non sono dotati di PSC –piano strutturale comunale – ( è questo il caso di Fidenza ove è ancora vigente un PRG approvato nel 1996 )  sono possibili solo alcuni tipi di “ variante “, quelle appunto previste principalmente al comma 4 dell’art. 15 della legge regionale n.20/2000. Nel comma 4, lett.c) n.2  si  legge che possono essere approvate le varianti al P.R.G. che non riguardano zone sottoposte a tutela, ai sensi dell’art.33 della legge. Da ciò ne consegue che qualora la variante interessi una zona soggetta a tutela non sia possibile approvarla.
La variante adottata dal C.C. riguarda l’uso di un  immobile incluso nella delimitazione del Parco Regionale Fluviale dello Stirone, quindi in una zona indubbiamente soggetta alla  tutela ambientale prevista dall’art.33, lett.f ).
Si richiedono quindi chiarimenti al riguardo e si chiede al Sindaco se non ritiene che  la variante adottata non potesse essere approvata in quanto in difetto di legittimità, non essendo conforme ai disposti di legge.

Punto 2:
Il trasferimento di volumetria è una pratica amministrativa ed urbanistica che la Regione Emilia-Romagna non ha ancora disciplinato. Qualora tale istituto fosse adottato dalla Legge Regionale il suo impiego sarebbe comunque subordinato al corretto trasferimento negli strumenti di pianificazione locali quali PSC, POC, RUE e non certamente applicabile in vigenza di  uno strumento urbanistico non adeguato alla legge regionale n.20/2000 qual’è il PRG di Fidenza. Ritiene il Signor Sindaco che si possa applicare a Fidenza un istituto non ancora normato a livello regionale?

Punto 3:
Nella delibera di adozione si sostiene che la  variante  non rientra tra quelle soggette  a procedura di VAS, secondo quando previsto dall’art.5 della legge regionale n.20/2000. L’art. 5 della legge citata prevede esplicitamente nel comma 5 i casi in cui le varianti sono escluse dalla procedura di valutazione e sostenibilità; i casi descritti nelle  lettere a-b-c-d-e  non corrispondono alla variante adottata in quanto la stessa prevede la modifica dell’uso di un immobile esistente (si legga il presupposto del comma 5 dell’articolo). Non ritiene il Sindaco che la valutazione inserita in delibera non sia corretta e quindi si debbano rivedere anche i presupposti della delibera stessa?

Con richiesta di risposta scritta ai tre punti indicati.

Il Gruppo Consiliare PD
segreteria@pdfidenza.it

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